Nelle dinamiche imprenditoriali molto spesso ci si trova di fronte ad una scelta di convenienza circa l’esternalizzazione di alcuni settori della produzione e/o del servizio fornito dall’azienda.
L’appalto definito in base all’art. 1655 del c.c. si configura quale contratto tra due aziende nella quale l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio a favore del committente verso un corrispettivo in danaro.
Le problematiche legate a questa tipologia contrattuale ricadono direttamente sul committente sia dal punto di vista della liceità dell’appalto sia per quanto riguarda la solidarietà tra committente e appaltatore per tutta la durata dell’appalto e fino a 2 anni dalla cessazione dello stesso.
Per tutelare l’azienda committente ovvero l’appaltatore nei confronti dei subappaltatori, lo Studio fornisce un duplice servizio perché il DURC NON E’ SUFFICIENTE A GARANTIRE LA REGOLARITA’ DELL’APPALTATORE!
Per informazioni
Riferimento: Dr. Fabio Sperotto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: fabio.sperotto@studiostella.it
La risposta al presente quesito è certamente NO. I picchi di lavoro vanno gestiti esclusivamente mediante assunzione diretta di personale oppure mediante l’utilizzo della somministrazione di lavoro. Per poter somministrare lavoratori l’agenzia deve avere una regolare autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro. L’utilizzo dell’appalto per la gestione di picchi di lavoro comporta, in caso di accesso ispettivo, una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 50.000 euro.
Il DURC in corso di validità è uno degli elementi essenziali per poter valutare i potenziali rischi connessi alla solidarietà tra committente e appaltatore. Non è però sufficiente per poter escludere potenziali rivendicazioni da parte dei lavoratori oppure degli enti in merito a differenze retributive e contributive. Il DURC infatti effettua una fotografia sui versamenti previdenziali e assistenziali ma non consente di valutare potenziali differenze retributive rilevabili solo dal Libro Unico.
L’appalto di servizi è un contratto tra due aziende nella quale l’appaltatore assume, con proprio rischio e con propri mezzi, il compimento del servizio a favore del committente verso un corrispettivo di denaro. E’ necessario, quindi, che i lavoratori dell’appaltatore siano ben distinti rispetto ai lavoratori del committente e facilmente individuabili all’interno dell’azienda, preferibilmente in spazi delimitati e senza alcuna ingerenza, se non casuale, tra i lavoratori di una società e dell’altra. A tal fine l’utilizzo di una “divisa” da parte del personale dell’appaltatore è consigliabile ma non è elemento essenziale.